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Santilli Studio Legale

Lo Studio Legale Santilli è stato costituito dall'Avv. Carlo Luigi Santilli nel 1990. La sede principale è a Fano (PU), in via G. Gabrielli, 4, quella secondaria a Mombaroccio (PU). L'Avv. Santilli è nato a Sulmona (AQ) il 19.06.1956, si è laureato presso l'Università di Urbino ed è iscritto all'Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1988.

Lo studio svolge attività sull'intero territorio nazionale, in favore di privati ed imprese, sia giudiziale che di consulenza stragiudiziale e, ove necessario, può avvalersi della collaborazione di professionisti e consulenti nei vari settori del diritto e dell'economia.

Ogni cliente, oltre ad essere tempestivamente aggiornato sullo stato della pratica con i tradizionali metodi (posta, e-mail, fax, telefono), riceve la sua password personale con cui accedere al proprio fascicolo telematico all'interno del quale prende diretta visione di tutti gli atti redatti venendo costantemente informato delle attività svolte nell'adempimento del mandato.

La decisione di presentarsi tramite un sito web nasce dalla convinzione che un efficiente studio legale debba esprimere le proprie potenzialità avvalendosi anche delle moderne tecnologie. Lo scopo è quello di fornire la migliore assistenza possibile garantendo trasparenza, professionalità, efficienza e tempestività nella ricerca delle soluzioni ai problemi posti dal cliente, le cui esigenze mutano costantemente con l'evolversi della società ed i continui cambiamenti del vivere comune.

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Autovelox:segnalazione anche se c'è l'agente

26/09/2011

Obbligo della segnalazione preventiva dell’autovelox anche nel caso in cui il rilevamento non sia automatico, ma fatto dagli agenti con il telelaser. In tal modo si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 22 giugno 2011, n. 13727. Ancora uno “scontro” tra la giurisprudenza ed il “temibile” autovelox……l’autovelox deve sempre essere segnalato;….ma “occhio alle date”: l’estensione anche alle postazioni che siano gestite direttamente dagli agenti è entrata in vigore a partire dal 4 agosto 2007. Per i Giudici di Piazza Cavour, nella sentenza che qui si commenta, l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento “della velocità previsto, in un primo momento, dall'articolo 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. L. n. 168/2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma l- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi [...]