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26/02/2010 -  NEWS 5 - GIURISPRUDENZA

RISARCIMENTO DANNI PER IL RITARDO O LA CANCELLAZIONE DI VOLO AEREO – DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA

 Il Giudice di Pace di Milano, 7^ sezione civile, con sentenza n. 22236/09, ha statuito che il viaggiatore vittima di disagi a causa del ritardo o della cancellazione del volo aereo, ha diritto ad una compensazione pecuniaria, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento CE n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004, per il pregiudizio subito (oltre che ha un risarcimento, ove provato, relativo ai costi vivi patiti a causa del disguido o alla perdita di una giornata di lavoro). Si tratta di risarcire, comunque, un danno di tipo patrimoniale derivante da inesatta prestazione, risarcimento che può essere evitato solo qualora l'organizzatore del viaggio non dimostri di aver dato la notizia dello spostamento della data del volo così come prescritto dall'art. 5 co. IV del medesimo regolamento.

 (Sull'argomento v.  Corte di Giustizia Europea sentenza IV Sezione - 19 novembre  - il ritardo nei voli aerei)

09/02/2010 -  NEWS 4 - GIURISPRUDENZA

Non spetta al genitore l'affido condiviso qualora ometta il contributo mensile di mantenimento. (Cass. Civ. Sez. I^ sentenza 17 dicembre 2009 n. 26587)

La I^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26587 del 12 dicembre 2009, si è occupata dei problemi connesi all'affido condiviso dei figli minori in caso di separazione o divorzio. La sentenza è particolarmente significativa in quanto afferma il principio secondo cui il padre che omette sistematicamente di versare il contributo mensile di mantenimento può vedersi revocare il provvedimento che ha disposto l'affido condiviso.

 La Corte richiama l'art. 155 bis c.c. ("Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso") che prevede un'eccezione alla regola generale allorchè il Giudice, nell'interesse dei minori, disponga l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori. Infatti, afferma la Corte, mancando una tipizzazione delle ipotesi ostative all'affido condiviso, spetta al prudente apprezzamento del Giudice valutare se sussistano, o meno, ragioni che giustifichino l'affidamento ad uno solo dei genitori.

Nel caso di cui si è occupata, la Cassazione ha respinto il ricorso averso la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto opportuno, nell'interesse dei minori, l'affido esclusivo alla madre sulla base della inidoneità del padre ad occuparsi della prole, inidoneità resa evidente dal suo disinteresse nei confronti dei bambini.

01/02/2010 -  NEWS 3 - GIURISPRUDENZA

RC Auto: obbligo della compagnia assicuratrice di risarcire il danno indipendentemente dalla validità della polizza

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 15.01.2010 n° 1823

 Con sentenza n.1823 del 15 gennaio 2010, la Corte di Cassazione ribadisce il proprio costante orientamento, secondo il quale "nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa, non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza". La Corte rileva che nei confronti del terzo danneggiato assume rilievo esclusivamente l’autenticità del contrassegno, e che, in via generale, ai fini dell’identificazione del veicolo assicurato, e dunque della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria, ad avere rilevanza è il numero di targa ivi correttamente indicato.

 La pronuncia in parola prende le mosse dalla sentenza del giudice di primo grado che, condannando per omicidio colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza l’imputato, lo ha, tra l’altro, condannato, in solido con la propria compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili.

La sentenza è stata confermata in appello per cui la la compagnia assicuratrice è ricorsa in Cassazione, sostenendo che, nel caso in esame, il contrassegno assicurativo era applicato sì sulla macchina avente il medesimo numero di targa indicato da detto contrassegno, ma che il veicolo, in quanto precedentemente rubato, risultava avere diverso numero di telaio rispetto a quanto riportato nel contratto di assicurazione.

La Corte, quindi, ha dapprima confermato che l'obbligazione risarcitoria a carico dell’assicuratore per i danni causati dal veicolo sussiste anche nel caso di inefficacia del contratto di assicurazione proprio in quanto, come recentemente illustrato (sentenza n. 2009 n. 16726), “verso il danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi”. La Corte ha poi ancora statuito che ai fini dell’identificazione del veicolo assicurato, e dunque dell’insorgere in capo all’assicuratore dell’obbligazione risarcitoria per i danni causati dal veicolo, ad avere rilevanza è, in via generale, il solo numero di targa e non quello del telaio.



 

25/01/2010 -  NEWS 2 GIURISPRUDENZA

COMUNIONE E CONDOMINIO

Soluzione fai da te per le liti sullo spazio comune

 Corte di Cassazione - Sezione VI - Sentenza 21 gennaio 2010 n. 2548

Via libera della Cassazione alla soluzione "fai da te" quando si tratta di ristabilire i propri diritti violati negli spazi comuni del condominio. Anche se questo comporta l'"uso di una violenza reale" sulle cose. I giudici della sesta sezione penale, con la sentenza 2548 depositata oggi  hanno assolto un condomino dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per aver reciso una catena, un paletto e un lucchetto messi da un altro abitante dello stabile per "proteggere il suo posto auto" e chiudere il cancello del parcheggio. Una tutela eccessiva - che finiva per annullare il diritto di accesso degli altri residenti - a cui il ricorrente aveva reagito passando alle vie di fatto. Armato di tronchesi aveva prontamente reciso tutti gli ostacoli frapposti tra lui e il suo posto macchina, guadagnando il libero accesso al parcheggio, ma anche due condanne, in primo grado e in appello, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Secondo i giudici di prima e seconda istanza, la strada da percorrere non era, infatti, quella dello scasso ma la via legale. Di parere diverso gli ermellini che, forse consapevoli dei tempi della giustizia, hanno avallato l'uso della forza, magari ingentilita dall'uso del latino, richiamando il principio "vim vi repellere licet". Secondo il Collegio di piazza Cavour la difesa privata di un diritto di possesso può essere esercitata, anche con "l'uso di una violenza reale", da parte di chi viene privato di tale diritto. La Suprema corte pone però una condizione: l'atto di forza deve avvenire nell'immediatezza dell'azione lesiva. Perchè se la necessità di tutelarsi non è urgente  la parola deve passare al giudice.

Fonte: www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

18/01/2010 -  NEWS 1 GIURISPRUDENZA

 Agevolazioni "prima casa" anche per l'acquisto della seconda abitazione

 Con ordinanza n.100 in data 8 gennaio 2010, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, ha affermato il principio secondo cui "... occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce dalla ratio dalla disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire al bisogni abitativi suoi a dalla famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03)".

L'ordinanza è di particolare importanza in quanto contraddice il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale l'agevolazione prima caso non poteva essere applicata in nessun caso, quindi nè per l'acquisto di un secondo immobile nel comune di residenza nè in un qualunque diverso comune italiano.

La Corte riconosce che essere proprietari di una casa inidonea alle proprie esigenze abitative equivale a non averla.