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12/07/2010 -  Separazione: i suoceri riottengono la casa

I suoceri possono riottenere la casa anche se assegnata alla nuora con figli

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 7 luglio 2010 n. 15986 - I suoceri possono chiedere alla nuora la restituzione della casa concessa in comodato a lei e al figlio, e adibita ad abitazione familiare, anche se dopo la separazione l'immobile è stato assegnato alla donna affidataria dei figli. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 15986/2010 secondo la quale la fattispecie integra il cosiddetto comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che, ha specificato la Cassazione, assuma rilievo "la circostanza che l'immobile sia stato adibito a uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli".

05/07/2010 -  L'insulto fatto via mail non costituisce reato

L’invio di un messaggio di posta elettronica contenente insulti non costituisce, secondo i giudici della Suprema Corte, una “molestia” sanzionabile ai sensi dell’art. 660 del codice penale, come invece avviene per l’insulto via sms o con il citofono. Il fatto non è previsto dalla legge come reato, è quanto sancito nella sentenza della Cassazione 30 giugno 2010, n. 24510 e la motivazione risiederebbe nel fatto che l’invio di un messaggio di posta elettronica non presuppone un’interazione diretta tra mittente e destinatario, né comporterebbe un’intrusione diretta del primo nella sfera del secondo; al contrario di quanto avviene invece con gli sms, le telefonate e le citofonate inopportune che, in quanto più aggressive, costituiscono molestie e sono per l’appunto sanzionabili.

Il fatto Con la sentenza 30 giugno 2010, n. 24510 la Cassazione ha assolto un quarantunenne di Cassino, il quale era stato condannato ad una multa di 200 Euro per aver inviato, ad una sua conoscente, una e-mail oltraggiosa o meglio contenente “apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale” del suo convivente. Nella fattispecie descritta, infatti, non sarebbe ravvisabile una molestia ma piuttosto un’ingiuria, per la quale tuttavia non si è potuto procedere d’ufficio visto che la vittima non aveva sporto querela.

Considerazioni Per il giudice di prima istanza la norma in questione – l’art. 660 del c.p. che testualmente prevede “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”- andava interpretata estensivamente sino a ricomprendere tutte le possibilità di molestia attuate con i nuovi strumenti tecnologici. Gli ermellini, invece, hanno cassato la decisione dei giudici di merito e annullato la precedente condanna, proprio perché frutto di un'interpretazione estensiva dell'articolo 660 del codice penale, il quale, stante il tenore letterale, individua solo nel telefono il mezzo elettronico attraverso cui viene posta in essere la molestia. Ed invero sebbene la decisione della Suprema Corte possa sembrare al primo esame troppo restrittiva in realtà fonda le sue ragioni su distinzioni prettamente tecniche: “la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni”, la Corte osserva che “la modalità della comunicazione elettronica è asincrona[1] dunque non c’è contemporaneità nello scambio mittente-destinatario. “La comunicazione si perfeziona solo e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio” ed ancora “l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario”.In conclusione, interrogatasi la Cassazione sulla possibilità di equiparare «la molestia col mezzo del telefono all'invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio», la risposta è stata negativa; le missive elettroniche, infatti, richiedono tecnicamente maggior tempo rispetto ad una telefonata o ad una citofonata per giungere al destinatario e non comportano un’interazione immediata tra mittente e destinatario, da qui il loro carattere meno turbativo della privacy e della quiete di chi le riceve!(Fonte: Altalex, 5 luglio 2010)

28/06/2010 -  Mantenimento ridotto se lui paga la casa coniugale

Separazione: ridotto l'assegno alla ex moglie  se lui paga il mutuo della casa coniugale. Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 25 giugno 2010 n. 15333 Legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento alla moglie separata se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 15333/2010 che ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva ridotto a ducento euro l'assegno di originari quattrocento euro concesso dal tribunale. Secondo la Cassazione la decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettamente giustificata quando l'uomo si accolla l'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna.

21/06/2010 -  L'assegno per i figli anche fuori dalle nozze

Illegittimo escludere i figli naturali dai destinatari degli assegni per il nucleo familiare. È quanto ha stabilito la sentenza n. 14783/2010 con cui la Corte di cassazione ha respinto un ricorso promosso dall'Inps per vedere confermato il mancato riconoscimento dell'assegno familiare relativo ai tre figli di un lavoratore minori di età, legalmente riconosciuti e conviventi ma non parte del nucleo familiare in quanto il padre risultava ancora formalmente coniugato con altra persona. Per i giudici, infatti, ai fini del diritto all'assegno, il nucleo familiare non deve essere necessariamente circoscritto alla famiglia configurata dal matrimonio. È la stessa legge che disciplina gli Anf a consentire l'assegno in presenza di figli naturali riconosciuti, non essendo necessario il loro inserimento in una famiglia legittima.(fonte Guida al Diritto)

10/06/2010 -  Multa pagata? Il verbale non è più opponibile

 

L'automobilista che paga la sanzione non può più opporsi al verbale, neanche quando se ne accerti successivamente l’illegittimità dello stesso, in quanto il pagamento dell’oblazione equivale ad ammissione di colpa del trasgressore che preclude qualsiasi rimborso, anche derivato da attività illegittima dell’amministrazione.

Questo è quanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 26 maggio 2010, n. 12899.

La vicenda ha visto coinvolto un automobilista a cui era stata comminata una contravvenzione per aver passato col semaforo rosso, che dapprima aveva regolarmente pagato ma, successivamente, avendo avuto notizie della irregolarità dell'apparecchiatura utilizzata dal Comune per accertare la violazione, lo stesso aveva proposto ricorso per l’annullamento della sanzione illegittima, accolto dal Giudice di Pace.

L’amministrazione ricorreva dunque per Cassazione, adducendo, tra l’altro, che l’avvenuto pagamento dell’oblazione comportava l’inoppugnabilità del relativo verbale e, dunque, escludeva ogni altra possibilità d'opposizione al provvedimento in questione, stante la specificità della disciplina d'impugnazione di tali provvedimenti dettata dalla legge n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.

La Corte ha condiviso le motivazioni dell’Ente, accogliendo il ricorso e, nel richiamare conforme giurisprudenza (Cass. n. 6382/2007) ha precisato che il pagamento in misura ridotta, previsto dall’art. 202 del Codice della Strada “implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l'actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa". (Fonte ALTALEX)