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27/09/2010 -  Multa scaduta: si alla cartella esattoriale

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 23 settembre 2010 n. 20084


La multa per violazione del codice della strada pagata dopo il sessantesimo giorno fa scattare la cartella esattoriale per il pagamento delle ulteriori sanzioni. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 20084/2010 secondo la quale, qualora il pagamento della multa in misura ridotta sia avvenuto oltre il termine previsto dalla legge anche di un solo giorno, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione e per le spese del procedimento, mentre la somma pagata in ritardo dal conducente va trattenuta come acconto sul totale. (fonte: Guida al diritto)

22/09/2010 -  Patente: no a decurtazione cumulativa dei punti

La comunicazione cumulativa di più decurtazioni dei punti della patente, relative a diverse violazioni nel tempo è da ritenersi illegittima in quanto lesiva del diritto dell’automobilista di poter usufruire dei corsi per il recupero del punteggio tolto. E’ quanto ha sancito il Tar della Campania nella sentenza 13 settembre 2010, n. 17400 con la quale viene censurato il comportamento della Pubblica amministrazione resistente per violazione dell’art. 126-bis, comma 2, 3 e 6, D.lgs. n. 285/1992 in combinato disposto con l’art. 6, comma 1, D.m. 29 luglio 2003, nonché della ratio sottesa al meccanismo della patente a punti.Secondo il giudice amministrativo, infatti, l’istituto della patente a punti mediante il quale l’ordinamento ha inteso porre in essere uno strumento diretto, attraverso l’attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può determinare anche la sospensione della patente di guida, all’educazione degli automobilisti al rispetto delle regole del Codice della strada.Per utilizzare le parole dei magistrati “[…] la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall’utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero, al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l’eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente”.Sulla base di tale assunto, ad ogni violazione del Codice della strada, continuano i giudici, deve seguire, nei tempi e nei modi indicati dalla normativa, sia la decurtazione dei punti, sia una autonoma e specifica comunicazione al contravventore, in modo da consentire allo stesso di riparare alla violazione commessa nei modi sopra indicati. (Fonte: Altalex)

14/09/2010 -  Stalking su Facebook

Molestie su internet? Ci può essere una condanna per stalking: ancora Facebook nel mirino della magistratura.Anche se le molestie provengono da dietro un pc, tramite l’utilizzo di un social network, può scattare la denuncia per stalking.Questo è uno degli ultimi principi di diritto fornito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 30 agosto 2010, n. 32404 (che sicuramente farà discutere provocando notevole scalpore) con cui i giudici hanno confermato la custodia cautelare per atti persecutori pronunciata in primo grado nei confronti di un uomo che molestava la sua ex. La questione In seguito ad una relazione amorosa finita con la sua ex un soggetto aveva cominciato ad inviarle, tramite facebook, filmati, video, messaggi e foto hard che li ritraevano durante i loro rapporti sessuali.Uno di tali filmati era stato inviato anche al nuovo compagno della donna; dopo la denuncia l’uomo finisce in carcere e in primo grado i giudici gli concedono gli arresti domiciliari.Avverso tale decisione l’uomo presenta ricorso in Cassazione senza avere,però, esito positivo, in quanto la sesta sezione penale, dichiarando inammissibile il ricorso, precisa che l’invio di tali video e messaggi è atto a configurare il reato di stalking. La Corte, infatti, nel caso di specie ha ravvisato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che, tramite l’utilizzo di facebook, aveva posto in essere comportamenti ritenuti persecutori.Tutto questo, secondo quanto precisato nelle motivazioni della sentenza in commento dai giudici di legittimità, aveva provocato nella donna uno stato d’animo di profondo disagio e paura, meritevole, quindi, di tutela. (Fonte: Altalex, 8 settembre 2010)

06/09/2010 -  Sicurezza sul lavoro

Il datore deve essere "pedante" nei controlli - Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 8 giugno-11 agosto 2010 n.31679

 Il datore di lavoro non può "llimitarsi a informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare
sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nell'ordinaria prassi di lavoro». E se alcune misure sono particolari "E' necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano" dei dipendenti. Il monito è della Corte di Cassazione che dice basta ai tentativi dei capi di addossare la colpa di eventuali incidenti alla mancato rispetto delle norme da parte degli operai stessi. Scrive la Quarta Sezione Penale, nella
sentenza n.31679, che un capo "deve avere la cultura e la 'forma mentis' del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall'integrità del lavoratore". Con questa motivazione, perciò i Supremi giudici hanno respinto il ricorso del proprietario di un cantiere edile ritenuto responsabile per negligenza e imperizia, dalla Corte d'appello di Trento, dell'incidente di un suo operaio caduto da un ponteggio. Invano l'impresario ha cercato di addossare la colpa al gruppo di operai che avevano iniziato a smontare le protezioni mentre la vittima era ancora sul ponteggio. Secondo la Cassazione, infatti per garantire la sicurezza sul lavoro, «non è sufficiente che i datori
impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza». Il datore, sottolinea la Cassazione, è esonerato dalle sue responsabilità solo quando il comportamento del dipendente «sia
abnorme» e cioè si realizza «in modo autonomo, radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro». (Fonte: Guida al Diritto)

31/08/2010 -  Maggioranza qualificata per variazione millesimi

Condominio -Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 6 luglio-9 agosto 2010 n. 18477 - La Cassazione a Sezioni unite risolve all'insegna della semplificazione l'annosa questione delle maggioranze necessarie per la variazione delle tabelle millesimali. Non sarà più dunque necessario per approvare modifiche o variazioni alla ripartizione dei millesimi il consenso unanime dei condomini "essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139, secondo comma, cod. civ.". Nella lunga sentenza redatta da Roberto Michele Trolia si legge infatti che: "La deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condominio, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica". Per cui, secondo i giudici di Piazza Cavour, mentre "caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti" al contrario l'atto di approvazione della tabella "fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà donde il difetto di note negoziali". (Fonte Guida al Diritto)