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12/05/2024 -  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

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26/03/2021 -  a

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24/06/2013 -  ......

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08/06/2012 -  Pattuglia senza etilometro?

div class="headernot" style="text-align: center;">Pattuglia senza etilometro? Seguire gli agenti non è obbligatorio

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 31.05.2012 n° 21192
È esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, per l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico. Ciò ove non si sia verificato alcun incidente stradale.

Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione quarta penale, con la sentenza 31 maggio 2012, n. 21192.

Come noto, la guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e sanzionato dal sopra menzionato articolo 186 CDS, ed il tasso alcolemico consentito per coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue.

Nella fattispecie oggetto di controversia un automobilista era stato fermato da una pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test; avevano, quindi, chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi, appunto, a tale test presso un comando della polizia stradale (distanza oltre 30 km).

Il conducente, però, rifiutava di seguirli e si allontanava, quindi, a piedi.

Tale soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada; il Gip pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste.

Decisione impugnata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.

Il rappresentante della pubblica accusa riteneva che, al contrario di quanto asserito dal tribunale, non si poteva escludere nella fattispecie concreta l’applicazione dell’articolo 186, comma 3, del codice della strada.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione respingono il ricorso evocando, prima di tutto, il rispetto del principio di legalità in materia penale.

Facendo riferimento agli accertamenti previsti dall’articolo 186 cds. Comma terzo, non si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente; in assenza di una simile previsione non si può, quindi, ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella violazione del citato principio di legalità (nella materia della libertà personale).

Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione della Corte, il conducente si era rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un obbligo in tal senso, dato che gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del tasso di alcool nel sangue e che il luogo ove recarsi distava circa una trentina di chilometri.

In pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni.

Da ciò ne consegue il rigetto del ricorso in quanto il fatto non sussiste.(fonte: Altalex)

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10/10/2011 -  Multe: dimezzati i termini per proporre il ricorso

 

Con l'entrata in vigore del Dlgs n. 150/2011 del 01.09.2011 cambiano le regole per proporre ricorso contro una multa, ma anche a fronte di violazioni amministrative, previdenziali, ambientali ecc. che da adesso in avanti cadono sotto il modello processuale del rito del lavoro.

La più importante novità è il dimezzamento dei termini per l'opposizione avverso le infrazioni del Codice della Strada. L'opposizione va, infatti, proposta entro 30 giorni della notifica del provvedimento se il ricorrente risiede in Italia, entro 60 giorni se il trasgressore risiede all'estero. Non si applicano a questo tipo di procedimento le sospensioni feriali e la parte ha la possibilità di stare in giudizio personalmente. La competenza è sempre del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, l'opposizione si estende alle sanzioni accessorie, nel cui ambito vengono ricomprese le questioni inerenti il decurtamento dei punti della patente, con la sentenza che rigetta l'opposizione il Giudice determina l'importo delal sanzione in misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.