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26/04/2010 -  Violazione al C.d.S. - Inapplicabilità sospensione

La sospensione dei termini durante il periodo feriale non si applica al termine, ex art. 203 Cds per proporre ricorso al Prefetto

CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 4170 DEL 22.02.2010

 Nella Sentenza

…” la sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno vale per i termini processuali, ma non si applica al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento, stabilito dall’art. 203 del codice della strada per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto; “

…”nello stesso senso è orientato il giudice amministrativo, che esclude l’operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato” …

16/04/2010 -  Responsabilità lesioni provocate dal proprio cane

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 12428/2010 del 29 marzo, ha riconoscuito la responsabilità del padrone per le lesioni provocate a terzi dall'animale incustodito.

 

I Giudici di legittimità hanno ritenuto che deve essere molto elevata la cura e l'attenzione al proprio cane, soprattutto quando l'animale appartiene ad una razza particolarmente aggressiva. Infatti, se il cane resta solo e incustodito e provoca lesioni a persone, il proprietario ne è responsabile e deve pagare i danni.

Questo principio è stato sancito dalla Suprema Corte che ha condannato il proprietario di un rottweiler che, lasciato senza guinzaglio e museruola, era scappato dal giardino e aveva morso due bambini.

I Giudici di legittimità hanno confermato le decisioni dei giudici di primo e secondo grado.

Il rottweiler, infatti, non era custodito nell'apposito recinto costruito per impedirgli di scappare quando erano presenti nell'abitazione estranei, ma era lasciato libero nel giardino da cui era uscito perchè il cancello era rimasto aperto.

Gli Ermellini, sulla vicenda in esame, così hanno stabilito: "E' evidente che l'imputato omise di adottare le debite cautele nella custodia di un cane appartenente a una razza notoriamente pericolosa, in quanto è possibile ipotizzare che, se fosse stato chiuso, l'animale non sarebbe stato in grado di uscire". Risulta chiaro, dunque, il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento lesivo.

08/04/2010 -  GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

 

Il limite superato di un centesimo fa scattare il sequestro dell'auto.          Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 4 marzo-6 aprile 2010 n.12904

Anche il superamento di un solo centesimo del limite fissato per il tasso alcolico, fa scattare il sequestro preventivo dell'auto in vista della confisca. La Corte di Cassazione, con la sentenza 12904, accoglie il ricorso del pubblico ministero di Pordenone che chiedeva di annullare la decisione con cui il tribunale, della stessa città, aveva disposto il dissequestro del veicolo di un'automobilista risultato, per un centesimo di grammo litro, non in regola con i valori soglia tollerati. L'etilometro aveva, infatti, fatto registrare un 1,51 a fronte del limite fissato a 1,5. I giudici di prima istanza avevano considerato l'esclusivo riferimento fatto dal legislatore ai decimi come un'intenzione implicita di non dare rilevanza ai centesimi. Una lettura della norma che, unita al principio del favor rei, aveva indotto il collegio a decidere per la restituzione dell'autovettura. Di parere contrario la Cassazione che sottolinea l'assenza totale di elementi espliciti a supporto dell'interpretazione che vede nell'assenza della seconda cifra decimale l'intenzione del legislatore di "chiudere un occhio" sui centesimi. 

02/04/2010 -  Auguri

I migliori Auguri di Buona Pasqua a tutti Voi!

01/04/2010 -  NEWS 6 - GIURISPRUDENZA

L'ASSICURAZIONE DEVE RISARCIRE IL DANNO PER L'INCENDIO DI UN VEICOLO IN SOSTA

Cass. Civile, Sez. III, sentenza 11.02.10 n. 3108

 La copertura assicurativa obbligatoria, riguarda anche i danni provocati a terzi, derivati dall’incendio di un’auto in sosta sulla via pubblica, perché anche la sosta costituisce circolazione.Per la giurisprudenza di merito e di legittimità meno recente, la sosta di un veicolo sulla pubblica via non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale e quindi i danni provocati dall’incendio di un veicolo in sosta, non potevano farsi rientrare nella previsione dell’articolo 2054 del Codice civile, con la conseguente inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile auto. (Cass. civ. Sez. III, 09-06-1997, n. 5146; Cass. civ. Sez. III, 06-05-1998, n. 4575).

Secondo un indirizzo più recente, confermato dalla sentenza 3108/2010, agli effetti dell’articolo 2054 del Codice civile e della legge sull'assicurazione obbligatoria, n. 990/1969, anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che per i danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo) risponde l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio (Cass. Civ. 06/02/2004 n. 2302; Cass. civ. Sez. III, 05-08-2004, n. 14998).

La recente decisione prende in esame precedenti pronunce di un indirizzo per così dire intermedio (ritenuto non condivisibile e superato) secondo cui, per il risarcimento delle conseguenze dannose, occorre considerare e distinguere se l'incendio può considerarsi evento collegato alla circolazione stradale, o meno.

Nel senso che per la copertura assicurativa sarebbe necessario "un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione" (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626) che lo colleghi ad una collisione (così Cass., n. 4575/98) o al "normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (così Cass., n. 5146/97).

Costante nel tempo è rimasto invece il principio giurisprudenziale (confermato dalla decisione in commento) che se l'incendio sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l'incendio non può essere chiamato a risponderne.

Per la decisione in commento, l'incendio di un veicolo in sosta (e la conseguente situazione dannosa) deve considerarsi evento legato alla circolazione stradale anche quando dovessero intervenire fattori esterni non immediatamente ricollegabili alla sua circolazione ed alla sua utilizzazione come veicolo.

Questo perché come la più recente (condivisa) giurisprudenza ha affermato la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, in quanto anche in occasione di fermate o soste “sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone”.

Alla luce di quest’ultima decisione e delle altre più recenti pronunce dei giudici di legittimità i seguenti dati possono considerarsi definitivamente acquisiti:

  • la sosta è essa stessa circolazione perché "comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via";

  • deve considerarsi sempre relativo alla circolazione l'incendio propagatosi dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa di terzi;

  • al danneggiato deve essere riconosciuta azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo.