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News

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23/08/2010 -  Il pagamento con assegno non si può rifiutare

Corte di cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 13658/10 del 04/06/2010

Il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”.(Fonte Overlex)

06/08/2010 -  BUONE VACANZE A TUTTI!

Santilli Studio Legale rimarrà chiuso per ferie dal 07 al 22 Agosto 2010.

30/07/2010 -  DA OGGI IN VIGORE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

E' legge (n. 120 del 29.07.2010) il ddl sulla sicurezza stradale che modifica oltre 80 articoli del Codice della Strada. Il provvedimento entrera` in vigore il 13 agosto prossimo, proprio in concomitanza con l'esodo di ferragosto. Vi sono alcune disposizioni, tuttavia, come quelle in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nonche` di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta` inferiore a ventuno anni per i neo patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita` di trasporto di persone o di cose, contenute nell'articolo 33 della Legge, che sono operative gia`da oggi, il giorno successivo, cioe`, a quello della pubblicazione in GU. Di immediata applicazione anche le disposizioni prescritte all'articolo 14 della Legge con riferimento alle sanzioni per i ciclomotori alterati.

Ecco alcune delle modifiche introdotte:

MINICAR: sanzioni pesanti per chi guida minicar o ciclomotori truccati ( da 389 a 1556 euro) e multa anche per chi circola con la targa sporca (da 78 a 311 euro). Cinture di sicurezza obbligatorie per le minicar

  • obbligo di guida con lenti anche per i ciclomotori

  • inasprimento delle penalità per chi guida sotto l'influenza di alcol o droghe e divieto assoluto di bere alcolici per i neopatentanti nei primi 3 anni ( decurtazione di 5 punti dalla patente) e per autisti di Tir e autobus

  • revoca della patente in caso di guida sotto l'effetto di alcol e droghe ed il licenziamento per giusta causa per gli autisti di professione

  • multe non notificate entro 90 giorni saranno nulle

  • sanzione da 500 e 2000 euro e patente sospesa da uno a tre mesi per chi supera il limite di velocità di più di 40 km ma meno di 60 km, la sanzione sale da 779 a 3119 euro e la sospensione da 6 mesi a 1 anno per chi supera il limite di più di 60 km

  • negli autogrill vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 6 del mattino, mentre l'asporto di bevande superalcoliche non sarà possibile fra le 22 e le 6.

  • guida accompagnata a 17 anni ma solo se muniti di patentino e assistiti da un adulto

  • patente B a 19 anni se il conducente minorenne su ciclomotori e minicar viene sorpreso con tasso alcolemico superiore a zero, ma inferiore a 0,5 g/l. Se il tasso è superiore, niente patente fino a 21 anni

  • violazioni nei confronti dei pedoni che transitano sulle strisce pedonali: dai 5 punti di decurtazione si passa a 8 punti con l'entrata in vigore del nuovo Codice

Se necessitate di ulteriori informazioni e/o chiarimenti o Vorrete esporci un caso specifico non esitate a contattarci (info@santillistudiolegale.it)!!!

26/07/2010 -  Revisione della patente: illegittimitĂ 

E’ illegittimo il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, con sentenza 20 maggio 2010, n. 1593 ha accolto il ricorso proposto da un’automobilista avverso il provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento dei 20 punti previsti dalla legge.Il G.A. ha in particolare riscontrato la violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del D.Lgs. n. 285/1992, e l’eccesso di potere nella condotta della P.A., in quanto la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale all’abilitato alla guida.Il TAR Lombardia, come quello di Piemonte e Puglia, ritiene infatti che la comunicazione delle singole variazioni di punteggio rilevi anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.Da ciò deriva in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.Da qui il principio giurisprudenziale per cui in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica è illegittimo. (Fonte: Altalex, 7 luglio 2010)

19/07/2010 -  Cane dentro il recinto: padrone responsabile

Nel caso in cui il cane aggredisca un estraneo, il padrone può essere chiamato a risponderne anche se l’animale si trova rinchiuso dentro un recinto. E’ quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 29 aprile - 26 maggio 2010, n. 20054 con la quale si evidenzia come, il fatto che un animale si trovi all'interno di una recinzione, non esime il proprietario dall’obbligo di custodia.Il giudice nomofilattico ha così accolto il ricorso della Procura di Catania che si era opposta all'assoluzione accordata a Tizio e Caio, proprietari di un cantiere a guardia del quale c'era un cane che, sebbene dietro una recinzione, era riuscito a sbucare dalle feritoie aperte aggredendo Mevia che transitava all'esterno della recinzione stessa.Affinché si possa individuare una responsabilità in capo al soggetto, custode dell’animale, secondo l’impostazione dominante, occorre, in primo luogo, che sussista un collegamento causale tra il fatto cagionato dall’animale e il danno, nonché, secondariamente, la sussistenza di un rapporto di proprietà o di utenza del soggetto con l’animale, in guisa che possa facilmente rinvenirsi una posizione di garanzia del proprietario dell’animale medesimo tale da imporre al primo un obbligo di sorveglianza e di controllo sul secondo.Ciò precisato, tornando al caso di specie, i titolari del cantiere, nonché proprietari dell’animale, debbono essere ritenuti titolari dell’obbligo di custodia, con conseguente dovere di provvedere a che l’organizzazione del cantiere, degli impianti, delle strutture e degli animali in esso rinchiusi con funzione di custodia, non producano lesioni personali agli intranei del cantiere e a chiunque con quelle strutture e con quegli animali abbia avuto contatto per ordinaria occasione di vita o di lavoro, essendo irrilevante una eventuale, ma non provata, provocazione della vittima nei confronti del cane.(fonte: Altalex, 19 luglio 2010)