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31/05/2010 -  Cassazione: terzo trasportato - risarcimento

Assicurazione tenuta a risarcire anche se chi guida non può portare terzi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 25 maggio 2010 n. 12728. Il passeggero trasportato da chi guida una moto senza avere la patente necessaria per andare in due può "dormire sonni tranquilli". In caso di sinistro, infatti, l'assicurazione è tenuta a risarcirlo anche in presenza di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni causati da conducente non abilitato alla guida. Secondo la Cassazione, il minorenne che guida una moto con regolare patente trasportando un passeggero, viola solo il codice della strada ma non perde la copertura assicurativa. Per mancanza di abilitazione alla guida, ha spiegato infatti il collegio di legittimità, deve intendersi l'assoluto difetto di patente, con la conseguenza che ove esista un'abilitazione, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativo ma integra un'ipotesi di mera illiceità della guida.

24/05/2010 -  Scale bagnate: inquilino che scivola no indennizzo

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 13 maggio 2010 n. 11592

Nessun risarcimento all'inquilino che cade per le scale del palazzo scivolando sull'acqua piovana entrata da una finestra che tutti sapevano essere difettosa. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 11592/2010 secondo la quale in questo caso non può essere invocata la responsabilità del proprietario dello stabile dal momento che manca uno degli elementi su cui si basa la richiesta di indennizzo per cose in custodia. Le scale bagnate rappresentano, infatti, un'insidia ma non è possibile individuare il trabocchetto visto che la persona infortunata abitava da tanti anni nel palazzo ed era perfettamente al corrente dello stato di manutenzione della finestra.

17/05/2010 -  Validità telelaser solo in presenza di un agente

La Corte di Cassazione, della Seconda Sezione civile, con la sentenza del 5 maggio 2010, n. 10924 conferma la piena validità del telelaser solo se funzionante solo in presenza di un agente.I Giudici di Piazza Cavour precisano che gli accertamenti effettuati con questo misuratore sono attendibili anche senza la foto del veicolo (poiché solo i telelaser più recenti hanno la fotocamera).Dunque fa fede ciò che l'agente vede con il citato strumento di controllo della velocità e nel caso in cui i passeggeri testimoniano che la velocità era inferiore, l'agente gode comunque di fede privilegiata, salvo venga presentata querela di falso.

10/05/2010 -  Diffamazione - Niente reato per il termine "pazzo"

Ancora una volta la Cassazione, forse suo malgrado, è chiamata ad occuparsi del turpiloquio degli italiani e a decidere cosa si può dire e cosa no. La frase questa volta analizzata ..."è un pazzo, vuole restare circondato da leccaculo, bene ci resti pure...". Nel "dialogo" in questione gli ermellini decidono di sdoganare il termine pazzo mentre resta diffamatoria l'espressione "leccaculo" ( Cass. Sez. V, sentenza del 8 gennaio - 7 maggio 2010 n. 17672). A fare ricorso, contro la condanna della Corte d'Appello, era stato proprio l'autore della frase incriminata, avvocato e collaboratore di uno studio legale il cui titolare era il destinatario delle sue infelici espressioni.
Il giudizio poco lusinghiero, espresso in confidenza dal ricorrente a una collega, era stato ascoltato da un contabile che si era preso la briga di metterne subito al corrente il capo, addirittura con una lettera. Puntale era scattata la querela con una causa arrivata fino al terzo grado di giudizio con alterne vicende. Un'assoluzione in primo grado, una condanna in secondo e, per finire, la decisione degli ermellini.
Il Collegio di piazza Cavour pur sottolineando la portata diffamatoria del termine "leccaculo" fa notare che, nel caso in questione, questo non era riferito al querelante ma ai suoi collaboratori, indicati come i "signorsì" di cui amava circondarsi. Circostanza che salva il ricorrente visto che la sola querela era arrivata dal proprietario dell'ufficio. Va bene anche per quanto riguarda il termine pazzo, che - sottolinea la Corte - per quanto inelegante non ha valenza diffamatoria essendo entrato nel linguaggio parlato di uso comune come i termini scemo e cretino.
La Corte, malgrado consigli la strada del dialogo pacato e sereno nelle discussioni di lavoro per la ricerca di una soluzione condivisa, esclude la rilevanza penale di un'espressione "irritante" e "poco rispettosa dell'interlocutore".
Assolto quindi lo sprovveduto avvocato che - come affermato dalla Corte - aveva "riassunto in modo rozzo" il suo pensiero in merito all'organizzazione del posto in cui lavorava, una conduzione scorretta che, a suo parere, lo avrebbe mandato alla rovina.

03/05/2010 -  Infortunio "in itinere" del dipendente

Nessun risarcimento per l'infortunio “in itinere” al dipendente che si fa male sotto casa

 

Gli Ermellini, con la sentenza del 27 aprile 2010, n. 10028, hanno stabilito che non è dovuto nessun risarcimento per infortunio "in itinere" al dipendente che si fa male sotto casa rientrando dal lavoro.Con questo principio i Giudici di legittimità non hanno acccolto la richiesta di indennizzo presentata da un lavoratore che si era fratturato il femore scendendo dall'autovettura davanti alla sua casa.I Giudici di legittimità, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno ricordato che l'infortunio in itinere si verifica nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune (per esempio:le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali).Dunque, la Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda del Tribunale di Pesaro, «questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti».