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21/02/2011 - Guida senza auricolare: sì alla multa in transito
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 21 febbraio 2011 n. 4219
Legittima la multa comminata a chi guida parlando al telefono senza auricolare anche se gli accertatori non hanno potuto fermare il veicolo ma hanno rilevato la sanzione mentre transitavano nella corsia opposta. Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza 4219/2011 secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale del pubblico ufficiale. In questo caso, infatti, anche se gli accertatori si trovavano nella corsia di marcia opposta e quindi potevano essere caduti in errore, l'unico rimedio possibile è la proposizione della querela di falso. ( fonte: lex 24)
14/02/2011 - Buca in strada: no responsabilità P.A.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 2 del 05 gennaio 2011, ha precisato che non si configura la responsabilità aquiliana del Comune relativamente ai danni sofferti dall'attrice che, nel percorrere a piedi una strada di proprietà dell'ente, cadda rovinosamente a causa di una buca priva di segnalazione e non visibile a causa dei detriti e del fango da cui risulti ricoperta. Orbene, al riguardo non può ritenersi configurabile la responsabilità dell'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in conseguenza della cattiva manutenzione della stessa riconducendo la fattispecie all'insidia o al trabocchetto che secondo l'elaborazione giurisprudenziale si identificano con una situazione di pericolo occulto caratterizzato, dal lato oggettivo, dalla non visibilità, e dal lato soggettivo dalla non prevedibilità ovvero dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo e di conseguenza evitarlo. Le dimensioni notevoli della buca, l'irregolarità del piano di calpestio ed il generale stato di dissesto del marciapiede, difatti, denotano la situazione di pericolo escludendone la non visibilità e la non prevedibilità dell'utente. Ne consegue pertanto che il cattivo stato di manutenzione della strada dovrebbe indurre il pedone ad una maggiore prudenza con la conseguenza che allo stesso deve ritenersi addebitabile l'esclusiva responsabilità dei danni subiti in quanto una maggiore attenzione gli consentirebbe di schivare l'insidia. (Fonte: lex 24)
02/02/2011 - Condomini: le novità della riforma
Il testo della riforma è stato approvato al Senato. Se anche la Camera dirà sì, cambieranno le regole condominiali. Ecco le principali novità:
- DELIBERE: maggioranze più basse per approvare alcune delibere evitando l'immobilità decisionale come ad esempio per vendere l'ex alloggio del portiere.
- SICUREZZA: sarà molto più veloce la procedura per eseguire i lavori necessari in caso di pericolo per il condominio o i condomini.
- AMMINISTRATORE: avrà più poteri e ad esempio sarà obbligato ad agire contro i morosi altrimenti sarà responsabile dei danni economici provocati al condominio
- REGISTRO: nelle Camere di Commercio verrà creato un registro degli amministratori di condominio per facilitare la scelta del professionista.
- POLIZZA: gli amministratori di condominio avranno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione professionale a garanzia degli atti compiuti.
24/01/2011 - Condominio: illecite le immissioni rumorose
Illecite le immissioni rumorose anche se non superano i limiti di legge
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 17 gennaio 2011 n. 939 - Nei rapporti di vicinato le immissioni rumorose possono essere illecite anche quando non è superato il limite di accettabilità stabilito dalla legge. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 939/2011 secondo la quale in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall'articolo 844 del codice civile.(Fonte: guida al diritto)
10/01/2011 - No al blocco sanzione per omessa comunicazione dat
Verbale annullato non blocca la sanzione per omessa comunicazione dei dati
Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.11.2010 n° 22881
Nell’ipotesi in cui venga irrogata sanzione amministrativa (nella fattispecie eccesso di velocità ex 142 C.d.S.), il termine per adempiere alla comunicazione dei dati del conducente, ex. 126-bis C.d.S., anche in caso di impugnazione del primo verbale, decorre non dalla conclusione del procedimento d’impugnazione ma, diversamente, dalla notifica di richiesta di comunicazione effettuata dagli organi competenti. Il non rispetto del predetto termine comporta l’ulteriore sanzione prevista dall’art. 180 comma VIII C.d.S che, una volta irrogata non decade neppure con l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione presupposta, atteso che quest’ultima attiene a un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori che rileva in se' e non in quanto collegata all' effettiva commissione di un precedente illecito. (fonte: Altalex)