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11/04/2011 -  S.n.c.: decreto ingiuntivo esteso al socio

Il decreto ingiuntivo contro la Snc si estende al socio che non si oppone

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 24 marzo 2011 n. 6734 - Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l'onere di proporre impugnazione. In mancanza, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può più opporre l'eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza.Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 6734/2011 che ha dichiarato il diritto dell'Inail di procedere esecutivamente nei confronti del socio per un credito vantato verso la società. (fonte: lex 24)

04/04/2011 -  Trust come copertura?Scatta il sequestro preventiv

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 30 marzo 2011 n. 13276

Se la costituzione del trust è un "mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust", i beni dell'indagato non sono al riparo dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del 30 marzo 2011 n. 13276. Secondo i Supremi giudici "presupposto per la confisca di cui all'art. 11 della L. n. 146 del 2006 è che la detta misura - e, dunque, anche il sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale - riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, beni od altre utilità di cui il reo (in questo caso l'indagato) ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato". Nel caso affrontato dalla Cassazione invece, il ricorrente avrebbe mantenuto la disponibilità dei beni conferiti "in quanto egli stesso era truste". Cosa vietata dall'istituto giuridico di origine inglese che prevede come condizione "ineludibile" che "il disponente perda la disponibilità di quanto conferito al trust". (fonte: guida al diritto)

22/03/2011 -  Pedone distratto? Sì al risarcimento parziale

Se il pedone attraversa fuori dalle strisce e cade in una buca ha diritto solamente ad un parziale risarcimento del danno subito.Il comportamento colposo dello stesso, infatti, interrompe il nesso causale.Così ha precisato il Tribunale di Milano con la sentenza 4 gennaio 2011 accogliendo il ricorso di un cittadino caduto, appunto, in una buca posta sulla carreggiata.Nello specifico il Tribunale ha deciso che il pedone ha diritto solamente ad un risarcimento parziale in quanto è da ritenersi corresponsabile del danno poiché “prestare attenzione per non essere investito non gli consente di rendersi conto del cattivo stato di manutenzione della strada”.

Secondo quanto stabilito nella decisione che qui si commenta in tema di responsabilità da cose in custodia (ex articolo 2051 codice civile) è sufficiente per la interruzione del sopra citato nesso causale tra cosa ed evento dannoso, anche il mero comportamento colposo del danneggiato, ascrivibile al mancato uso della diligenza ordinaria.

Nella sentenza in oggetto, il Tribunale richiama sull’argomento la sentenza della Cassazione del 2006, n. 15386, in base alla quale, in tema di responsabilità per cose in custodia, si precisa che trattasi di “responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr. anche Cass. n. 2563/07 e Cass. 25243/06; nello stesso senso cfr. Cass. 2430/04, Cass. n. 2075/02, Cass. n. 584/01).

Precedente giurisprudenza, sempre del Tribunale di Milano, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, ha precisato che al pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce pedonali, senza concedere la dovuta precedenza al veicolo sopraggiungente e mal valutando la distanza che da questi lo separava, deve essere riconosciuto un concorso di colpa nella misura di un terzo (sul punto cfr. Trib. Milano, sez. V civ., 9 agosto 2006, n. 9386). (Fonte: Altalex, nota di Manuela Rinaldi)

10/03/2011 -  Il pedone sulle strisce ha sempre ragione

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 27 gennaio-9 marzo 2011 n. 5540

Il pedone che attraversa sulle strisce pedonali ha sempre ragione. Anche se passa di fretta e senza fare particolare attenzione alle intenzioni degli automobilisti. La Corte di Cassazione con la sentenza 5540, esclude la possibilità di addossare la colpa di un eventuale investimento al pedone distratto, che usa però l'accortezza di passare sulle strisce. Il concorso di colpa previsto dal codice civile - specificano gli ermellini - si può ipotizzare soltanto nel caso la condotta di chi va a piedi sia "del tutto straordinaria e imprevedibile". La sentenza dei giudici di piazza Cavour tende ad aumentare le garanzie di incolumità a chi decide di lasciare l'auto per avventurarsi nel traffico metropolitano anche se lo fa "con la testa tra le nuvole". "Il pedone che si accinge ad attraversare la strada  sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare - si legge nella sentenza - potendo egli fare un ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti". Questo il principio generale affermato dalla Suprema corte anche se, nel caso specifico, la Corte si è occupata del grave incidente capitato a una signora a cui è stata in parte addossata la responsabilità dell'investimento che le ha causato delle lesioni gravissime. La ricorrente non aveva, infatti, attraversato sulle strisce ma camminava sul margine destro della carreggiata, in violazione del codice della strada, nella stessa direzione dell'auto e non si era avvalsa della possibilità di passare su una "banchina erbosa". Un'imprudenza che porta la Cassazione a confermare un 20% di responsabilità nell'accaduto, come deciso dai giudici di merito. La Suprema corte "bacchetta" però la Corte d'Appello sul criterio di valutazione dei danni riportati e sul conseguente risarcimento. I giudici di secondo grado si sono infatti limitati ad applicare un criterio tabellare senza le dovute integrazioni basate sul caso specifico. Il danno biologico - spiega il Supremo collegio - va invece personalizzato e non stabilito in base a criteri predeterminati.  (fonte: guida al diritto)

28/02/2011 -  No addebito separazione per litigio con la suocera

Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 24 febbraio 2011 n. 4540  - Niente addebito della separazione al coniuge che abbandona la casa coniugale a causa dei continui dissidi con la suocera convivente. La "sanzione" è esclusa anche quando non ci sono violenze o tradimenti che giustificano l'allontanamento. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 4540/2011 secondo la quale il semplice allontanamento volontario non è sufficiente per l'addebito dal momento che il giudice deve verificare se la violazione ha assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (fonte: lex24)